SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING
Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, SIMAR S.p.A. (di seguito anche "SIMAR" o "la Società”) ha attivato i propri canali di segnalazione di whistleblowing.
Chi può segnalare?
Possono effettuare le segnalazioni che verranno gestite conformemente al D.lgs. 24/23:
- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- i fornitori di beni e servizi della Società;
- gli azionisti:
- le persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.
Cosa si può segnalare?
Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Non sono segnalazioni whistleblowing:
- Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni aziendali competenti)
- Reclami o contestazioni relativi ai servizi svolti dalla Società (da inviare alle funzioni aziendali competenti)
Come segnalare?
I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI
Le segnalazioni possono essere effettuate a mezzo dello specifico tool informatico Whistleblowing accessibile https://simarzincorame.segnalazioni.net/
Il tool permette di effettuare segnalazioni in forma scritta, mediante messaggistica vocale, con il caricamento di video e foto, nonché attraverso la richiesta di incontro con il gestore della segnalazione.
Chi è il gestore delle segnalazioni?
Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Comitato Whistleblowing.
Il Comitato Whistleblowing, può avvalersi del supporto di risorse interne specificamente autorizzate mediante apposita comunicazione data per iscritto.
Inoltre, nello svolgimento dell’istruttoria, il Comitato Whistleblowing può essere supportato dalle strutture organizzative aziendali di volta in volta competenti ovvero dai professionisti esterni allo scopo incaricati.
Il Comitato Whistleblowing, pur rimanendo il soggetto competente per la gestione della segnalazione, può affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’istruttoria delle segnalazioni inerenti la violazione del Modello 231 all’Organismo di Vigilanza della Società, ovvero farsi assistere dal predetto nello svolgimento delle attività conseguenti alla ricezione della segnalazione.
IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA
Il canale di gestione interno è da utilizzare il via prioritaria.
I segnalanti possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC, collegandosi al sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, esclusivamente nei seguenti casi:
- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.
SIMAR in attuazione di quanto sopra, ha adottato la “Procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing”, consultabile qui.
Per una compiuta analisi:
- dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni,
- dell’oggetto delle segnalazioni,
- dei canali di segnalazione,
- delle modalità di gestione della stessa,
- delle tutele garantite ai segnalanti, ai segnalati in mala fede e agli ulteriori soggetti indicati nella norma
nonché per tutto quanto non indicato nella presente informativa, si rinvia alla Procedura.
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